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A caccia di detrazioni per le spese sanitarie. Come e quali scaricare

L’Agenzia delle entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni

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Si chiamano “tax ependitures”, sono quelle voci che costituiscono uno sconto (sotto forma di detrazione) rispetto al costo delle imposte dovute dal contribuente. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ne ha contabilizzate 625 diverse tipologie, per due terzi riguardano le spese sanitarie. Nel giro di cinque anni la somma complessiva “sottratta” al Fisco è passata da 54 a 105 miliardi di euro.

L’eventualità che si tratti di una giungla da disboscare è più che possibile. Non solo le esigenze di cassa create nel bilancio dello Stato per le follie del “superbonus”. Il sistema delle “tax expenditures” è cresciuto disordinatamente e richiede ogni anno un aggiornamento sui diritti di cui poter fare uso, al momento della dichiarazione dei redditi.

Come detto, tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta. Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

Non a caso anche per l’elaborazione del modello 730 precompilato visite mediche, farmaci e altri costi muovono la mole più importante di dati, oltre un miliardo nello scorso anno.

L’Agenzia delle entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

SPESE SANITARIE

Una sintesi completa non è facile. Ma è utile almeno rammentare per sommi capi le categorie. Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica)

  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco, comprese quelle con ricetta medica

  • prestazioni specialistiche

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

  • prestazioni chirurgiche

  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici

  • trapianto di organi

  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)

  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario), come ha specificato lo scorso anno l’Agenzia delle Entrate.

SPESE PER ASSISTENZA

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)

  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona

  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo

  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale

  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.

Dal punto di vista pratico, il suo valore si determina;

  • sommando tutte le spese mediche e sanitarie che danno diritto allo sconto IRPEF;

  • sottraendo l’importo di 129,11 euro;

  • e calcolando il 19 per cento del risultato finale.

Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

Per avere un quadro chiaro sulle regole alla base dell’agevolazione prevista (dall’articolo 15 del TUIR) è utile soffermarsi anche sulle spese sanitarie

che non possono essere inserite nel modello 730/2024.

NON DETRAIBILI

Nella dichiarazione dei redditi non possono essere inseriti, per ridurre l’imposta da versare, gli importi che nello stesso anno sono stati già rimborsati, tra gli altri:

  • spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

  • spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente secondo i dati riportati nella Certificazione Unica 2024.

Notizia e foto tratte da Il Giornale
© Riproduzione riservata
27/05/2024 07:27:34


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