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Città di Castello: per un mese vietata la vendita di bibite in lattine o vetro

L’obiettivo è promuovere la sicurezza pubblica, tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti

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Con l’ordinanza sindacale numero 237 pubblicata nell’albo pretorio online dell’ente, l’amministrazione comunale di Città di Castello ha confermato, come per ogni estate, le disposizioni che introducono limitazioni in materia di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e metallo (lattine) nel centro storico e stabiliscono il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e metallo (lattine) nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del cuore della città. Per tutto il periodo compreso tra venerdi 18 luglio 2025 e domenica 17 agosto 2025, il provvedimento prevede che dal giovedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, le consumazioni di bevande in contenitori di vetro o metallo potranno avvenire unicamente all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne o nelle aree affidate in concessione. In questa fascia oraria sarà contestualmente vietata la consumazione nei luoghi pubblici e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. L’obiettivo è promuovere la sicurezza pubblica, tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché garantire la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale, insieme alle condizioni di vivibilità e convivenza civile all’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche. Nel dettaglio, l’ordinanza vieta, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine), ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle pertinenze esterne rilasciate in concessione. La somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, è pertanto permessa solamente all’interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi. Sempre dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica, sono, inoltre, vietate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa, ambulante su aree pubbliche, nonché alle attività artigianali, la vendita e comunque la distribuzione, a qualsiasi titolo, per asporto, di bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine) tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98).

Redazione
© Riproduzione riservata
18/07/2025 15:09:42


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