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Eredità, cosa sapere per affrontare un momento complicato

Regole precise per affrontare con tranquillità un momento delicato

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Il decesso di un famigliare è sempre un evento traumatico e anche gli atti amministrativi che ne conseguono sono permeati da dolore e confusione. Quello dell’eredità è un tema spinoso che potrebbe portare a fraintendimenti e litigi che potrebbero essere leniti conoscendo le leggi e le norme che la regolano.

Si tratta di un complesso normativo lineare e logico al quale gli eredi possono adeguarsi con semplicità, senza causare attriti e quindi ulteriore dolore. Il principio che vige nel diritto ereditario è quello secondo il quale i rapporti trasmissibili sono quelli che non terminano con la morte del de cuius.

Il de cuius e gli eredi

Nella sfera delle successioni mortis causa si usa il termine de cuius, ossia la persona della cui eredità si tratta. È abbreviazione di “de cuius hereditate agitur” ed è il termine ufficiale utilizzato dai giuristi in luogo di “defunto” o “deceduto”.

Gli eredi sono coloro che succedono alle situazioni giuridiche trasmissibili del de cuius e possono essere:

  • Legittimi, ovvero quelle persone che acquisiscono l’eredità per legge nel caso in cui non ci sia un testamento. Rientrano tra gli eredi legittimi i coniugi e i parenti entro il sesto grado civile
  • Testamentari, ossia le persone che rientrano nella successione per volere del de cuius che ne ha specificato i termini nel testamento
  • Apparenti, ovvero persone che possiedono i beni del defunto ma non ne sono eredi. In questo caso, gli eredi reali devono richiedere la restituzione dei beni
  • Fiduciari, ossia coloro che ha ricevuto l’incarico di devolvere l’eredità ad altre persone.

Anche il termine "eredità" necessita di una suddivisione giuridica.

Le due parti dell’eredità

L’eredità è formata da due parti distinte, la quota legittima e quella disponibile. La prima è quella parte del patrimonio di cui il defunto non può disporre liberamente perché assegnata in base alle leggi, mentre la quota disponibile è quella che il defunto può destinare secondo il proprio volere tramite il testamento.

L’eredità trasmette soltanto diritti patrimoniali (come per esempio gli immobili, il denaro, i titoli azionari, eccetera). I rapporti non patrimoniali si estinguono con il defunto (per esempio, la potestà parentale o il matrimonio stesso).

La successione ereditaria

È a tutti gli effetti un evento giuridico disciplinato dall’articolo 456 del Codice civile e seguenti e che riguarda tanto il de cuius quanto i successori. Secondo l’articolo 463 del medesimo tomo, hanno diritto di aderire alla successione tutti coloro che sono nati o concepiti al momento in cui avviene il decesso del de cuius a patto che non siano considerati indegni, accezione questa sulla quale torneremo in seguito.

La successione è sostanzialmente di due tipi:

  • La successione universale che dà pieni diritti ai successori di subentrare in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili (quindi anche i debiti del defunto) e che, in ogni caso, esige che gli eredi dichiarino la volontà di succedere.
  • La successione particolare dà diritto ai successori di subentrare soltanto in uno o più rapporti così come definiti dal testamento. In questo caso non è necessaria l’accettazione dell’eredità.

Il diritto ereditario prevede altre suddivisioni.

Il diritto ereditario

Ci sono tre tipi di successione, dette successione legittima, successione testamentaria necessaria. La prima, ossia la successione legittima, è quella sprovvista di testamento e che necessita l’intervento della legge per identificare gli eredi che vengono individuati tra i parenti stretti del defunto.

Anche l'esistenza di un testamento necessita di ulteriori approfondimenti:

  • La successione testamentaria, come suggerisce il termine, si ha quando i beneficiari del lascito sono individuati dal defunto mediante testamento, il quale deve rispettare le norme relative all’eredità per i coniugi, i discendenti e gli ascendenti.
  • La successione necessaria si ha invece quando il defunto, pure lasciando un testamento, non ha rispettato i canoni con i quali la legge stabilisce i diritti garantiti ai parenti più stretti.

Oltre alle linee di successione, anche i beni del testatore (il de cuius) sottostanno a principi inalienabili.

Le quote legittime

Nel caso della successione legittima i beneficiari e le quote sono imposte dal Codice civile tant’è che se il defunto avesse lasciato indicazioni contrarie ai paletti imposti dalle leggi, queste dovrebbero essere adeguate alle norme vigenti.

L’articolo 566 del Codice civile impone che i figli succedono ai genitori in parti uguali e l’articolo 568 stabilisce che se il defunto non ha figli, non ha fratelli né sorelle e nipoti, saranno i suoi genitori a dividere in parti uguali l’eredità. La successione legittima prevede questa linea:

  • I primi a ereditare sono il coniuge e i discendenti del defunto (figli e nipoti)
  • A seguire gli ascendenti del defunto (genitori, nonni)
  • In assenza di eredi classificabili nelle prime due categorie, ereditano i collaterali del de cuius (fratelli, sorelle)
  • Poi i parenti fino al sesto grado
  • Lo Stato

Nel caso in cui non ci siano eredi, sarà la Stato a ereditare senza dovere di accettazione e senza diritto di potere rinunciare al lascito. I diritti degli eredi sono disciplinati dal Codice civile il quale, parimenti, detta anche i parametri dell’indegnità alla successione, i quali si possono applicare quando:

  • L'erede ha cercato di uccidere o ha ucciso il de cuius o i suoi congiunti
  • Ha assunto atteggiamenti sconvenienti contro un erede, come per esempio una falsa accusa riconosciuta come tale in un procedimento penale
  • Ha cercato di manipolare il testatore o ha nascosto, distrutto o modificato il testamento.

Il testamento

Per l’articolo 587 del Codice civile il testamento è un atto revocabile ed è anche l’unico con il quale il testatore può disporre dei propri beni dopo la morte. È un atto personale nel senso stretto del termine e, come tale, non può essere redatto liberamente da terzi.

Come visto, la libertà del de cuius di disporre dei propri beni è relativa, perché una quota di questi deve seguire una precisa linea testamentaria, ossia quella degli eredi legittimi.

Il testamento può essere redatto in diversi modi:

  • Testamento olografo, sorretto dall’articolo 602 del Codice civile, è la forma di testamento più facile. Viene redatto di proprio pugno dal testatore e, dopo il suo decesso, deve essere consegnato a un notaio che lo leggerà e lo pubblicherà. Nel periodo che intercorre tra la lettura e la pubblicazione gli eredi possono impugnarlo se pensano di esserne stati danneggiati.
  • Testamento pubblico, è fatto presso un notaio il quale scrive le volontà dichiarate dal testatore davanti a due testimoni.
  • Testamento segreto, viene sigillato dal testatore o dal notaio quando gli viene consegnato. Oltre al testatore nessuno ne conosce i particolari. È una forma legale ma poco usata.
  • Il testamento speciale è applicabile soltanto in condizioni particolari nelle quali non sarebbe possibile redigerne uno pubblico, segreto od olografo. Per citare un esempio coerente con la cronaca recente, il testatore si trova all’estero, in un Paese dal quale non può uscire per cause pandemiche. Un tale testamento ha una validità di 90 giorni dopo la fine dell’evento eccezionale che lo ha reso possibile.

Tutto ciò, per quanto necessario ai fini della legge, non è ancora sufficiente a decretare ufficialmente un erede.

L’accettazione o la rinuncia dell’eredità

Chi ha i requisiti per apparire nella linea ereditaria deve accettare il lascito per poterlo ricevere e quindi per diventare erede propriamente detto. L’accettazione viene espressa mediante atto pubblico o scrittura privata da espletare entro dieci anni dalla data del decesso del testatore sia per quanto attiene la successione legittima o quella per testamento.

Esiste l’accettazione con il beneficio dell’inventario che è usata per tenere separati i patrimoni dell’erede e quello del de cuius. In questo modo i debiti del de cuius saranno pagati soltanto con il suo patrimonio e non con quelli dei successori.

Allo stesso modo si può rinunciare all’eredità, dichiarandone la volontà davanti a un notaio o presso la cancelleria del tribunale. Non ci sono parametri da rispettare, il diritto alla rinuncia può essere esercitato senza vincoli di sorta.

Notizia e foto tratte da Il Giornale
© Riproduzione riservata
27/11/2022 07:14:58


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